Lo Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“LIBERI INSIEME”

TITOLO I°- Denominazione – Sede – Durata

Art 1.
Ai sensi dell’art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del codice civile e della Legge
01/08/1991 n. 266, è costituita un’Associazione no-profit non riconosciuta, retta dalle norme del presente statuto denominata “LIBERI INSIEME”
Il presente statuto viene redatto tenendo conto della legge n. 460 del 18/11/1997, della legge 383 del 07/12/2000 per le Associazioni non commerciali.

Art 2.
L’Associazione ha sede in Pozzuoli, alla via Paolo Alfonso Allodi N:60 Pozzuoli Con Delibera del Consiglio Direttivo la sede può essere trasferita altrove e possono essere istituite sedi secondarie ed uffici operativi sia a livello regionale che a livello nazionale.

Art 3.
L’Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II° – Scopo – Oggetto – Attività

Art 4.
L’Associazione non ha fini di lucro e persegue scopi sociali, civili e solidaristici. Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, neppure in forma indiretta, utili, avanzi di gestione, quote, fondi, riserve o capitale; eventuali proventi dell’attività devono essere reinvestiti nelle iniziative associative o comunque destinati a finalità non lucrative di promozione delle attività inerenti lo scopo sociale.
L’Associazione riveste la forma giuridica di ente non commerciale senza fini di lucro ed uniforma il presente statuto, i propri regolamenti e le norme di funzionamento interno ai principi e criteri stabiliti dalle norme del codice civile e delle leggi speciali e tributarie vigenti in materia di associazioni no – profit.
L’Associazione ha per oggetto la promozione e la gestione di iniziative ed attività culturali, artistiche, sportive, assistenziali, formative e turistiche, protese ad alimentare la partecipazione alla vita sociale, la solidarietà, il pluralismo. A tal fine l’Associazione potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune, con strutture proprie o avvalendosi, se del caso, di strutture pubbliche o private, o con esse convenzionate.
L’associazione può partecipare ad iniziative di associazionismo in campo culturale, turistico e sociale, in modo diretto o in collaborazione con altri circoli aziendali o culturali.
Nell’ambito delle proprie competenze l’Associazione ricerca momenti di confronto e cooperazione con istituzioni pubbliche e private, con enti locali ed enti culturali, sportivi, turistici e ricreativi, per la realizzazione in comune di iniziative rientranti in progetti globali o nella programmazione delle attività di tempo libero a livello territoriale, a livello regionale e a livello nazionale.
Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione può anche compiere operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie che risultino a tal fine strumentali e di sostegno, purché esse rimangano del tutto secondarie e sussidiarie all’oggetto istituzionale, all’uopo anche avvalendosi di convenzioni o collaborazioni con organismi esterni. Per attività di turismo l’associazione potrà anche conferire a terzi incarichi di direzione tecnica, mediante apposite convenzioni.
Per la propria attività l’Associazione si avvale in via prevalente ed esclusiva dell’opera di volontariato offerta dai propri soci o aderenti.
L’Associazione assicura e stimola la partecipazione attiva degli associati alle attività istituzionali svolte, rivolgendo particolare attenzione per i comportamenti dei soci protesi a valorizzare le attività culturali che coinvolgono il maggior numero di persone.
L’associazione potrà aderire a Federazioni od associazioni regionali e nazionali di 2° livello di cui si condivida gli scopi sociali.
L’Associazione, in considerazione della pluralità di fini ed iniziative che può perseguire, può articolare la propria attività organizzandosi in sezioni e sedi distaccate ed in gruppi d’interesse, secondo norme di funzionamento stabilite da regolamenti interni conformi ai principi ed alle norme di legge e del presente statuto.

TITOLO III°- Patrimonio – Entrate

Art 5.
Il patrimonio dell’associazione è costituito da: Quote associative, contributi di enti pubblici o privati, proventi da manifestazioni ed attività gestite, beni mobili ed immobili acquistati dall’associazione o ad essa devoluti da privati o da enti, donazioni, lasciti ed elargizioni di soci e di soggetti pubblici e privati, altri proventi anche derivanti da attività di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dall’Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali.
Tali introiti si intendono ricevuti senza alcun vincolo di controprestazione o risultato nei confronti del soggetto concedente.
Tutte le quote associative non rappresentano quote di partecipazione al patrimonio dell’associazione, non sono trasmissibili o rimborsabili. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualunque ragione, il socio non ha diritto alla restituzione di quote versate né al riparto del patrimonio sociale.

TITOLO IV° – Rapporto associativo

Art 6.
Possono essere ammessi quali soci dell’Associazione tutti i cittadini residenti nel territorio dello Stato senza distinzione di religione e di razza che, in possesso di idonei requisiti morali, civili e sociali, ne facciano espressa richiesta scritta al Comitato di Presidenza.
Il richiedente, con la domanda di ammissione presentata al Comitato di Presidenza che ne ratifica l’ammissione, si impegna a condividere gli scopi dell’Associazione e ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo, si obbliga a versare le quote ed i contributi previsti ed a mantenere un contegno decoroso all’interno delle strutture della associazione.

Art 7.
Non può essere disposto alcun limite massimo di ammissione di soci né alcun vincolo temporale o operativo al rapporto associativo.

Art 8.
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno pertanto diritto a partecipare ad ogni manifestazione indetta dalla stessa Associazione.
Possono altresì partecipare alle attività dell’associazione i soci di altre associazioni e/o federazioni che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciproca mutualità con l’associazione.
Tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi, devono essere regolarmente iscritti all’associazione, secondo le modalità previste dal presente statuto.

Art 9.
Fermo restando i diritti e doveri spettanti come previsto nel precedente articolo, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto in assemblea, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, per l’elezione degli organi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.
I soci minori di età hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri dei soci maggiorenni, salvo il diritto di elettorato attivo e passivo che acquisiranno, vigendo il rapporto associativo, automaticamente al compimento della maggiore età.
Con il pagamento della quota sociale si diventa soci a tutti gli effetti e si acquista il diritto al rilascio della tessera, che dà diritto ad usufruire dei servizi e delle attività offerti dall’associazione ed è valida fino al 15 gennaio dell’anno successivo al suo rilascio.

TITOLO V° – Organi dell’Associazione

Art 10.
Sono organi dell’Associazione:
1) l’Assemblea generale dei soci;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Comitato di Presidenza;
4) Il Presidente.

TITOLO VI° – Assemblea

Art 11.
L’Assemblea è l’organo collegiale composto da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali aventi diritto al voto. Alle sue adunanze possono inoltre assistere familiari dei soci, operatori culturali e sociali ed altri soggetti, su consenso dell’Assemblea, ma senza alcun diritto di voto.
L’Assemblea è l’organo deliberativo supremo dell’Associazione, cui sono demandate le decisioni concernenti l’attività diretta al conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione delle decisioni spettanti al Consiglio Direttivo a norma del presente statuto. Essa inoltre dispone sulle modifiche del presente statuto. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e, per l’approvazione del bilancio di previsione entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento. Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi. L’Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria e straordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo o vi sia la richiesta da parte di almeno un due terzi dei soci, in regola con i versamenti, i quali devono indicare gli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e le unità distaccate dell’Associazione, contenere il luogo, il giorno e l’ora della convocazione e gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art 12.
L’Assemblea ordinaria:
– Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
– Nomina, ogni 5 anni, i membri del Consiglio Direttivo;
– Delibera su regolamenti interni, sulle decisioni concernenti l’attività associativa volta al conseguimento dell’oggetto sociale e sulle modifiche statutarie.

Art 13.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci intervenuti.
Le delibere concernenti la nomina di organi sociali vengono adottate a scrutinio segreto, salvo l’assemblea a maggioranza decida per il voto palese.
Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali dell’associazione per almeno 10 giorni successivi alla data dell’assemblea.

TITOLO VII° – Presidenza – Rappresentanza

Art 14.
La Presidenza dell’Associazione (o Comitato di Presidenza) dura in carica quattro anni.
Essa è composta da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo con i seguenti incarichi: Presidente, Responsabile Organizzativo e Rappresentante amministrativo. Spetta al Comitato di Presidenza ratificare le domande di ammissione presentate per diventare soci dell’Associazione. Al presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, personalmente o a mezzo di procura conferita ad altro soggetto.

Art 15.
Il Responsabile Organizzativo sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento definitivi, per qualsiasi motivo, del Presidente, egli assume le funzioni del Presidente per gli affari ordinari ed è tenuto a convocare, entro un mese, il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Il Responsabile Amministrativo Economo cura l’amministrazione contabile dell’Associazione e su mandato del Consiglio Direttivo, redige il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso ed il bilancio di previsione dell’esercizio seguente.

TITOLO VIII° – Consiglio Direttivo

Art 16.
Il Consiglio Direttivo è composto dalla Presidenza dell’Associazione e da un numero pari di Consiglieri da due a otto. I Consiglieri sono nominati dall’assemblea tra i soci non minorenni e durano in carica quattro anni.

Art 17.
Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’Assemblea ed ha i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
In particolare il Consiglio direttivo:
– elegge il Presidente dell’associazione, il responsabile Amministrativo Economo e Organizzativo;
– attua le deliberazioni dell’Assemblea;
– da mandato al responsabile Amministrativo Economo di redigere il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso ed il bilancio di previsione dell’esercizio seguente;
– approva i regolamenti interni da portare all’approvazione dell’assemblea;
– delibera sull’ammontare delle quote associative periodiche o straordinarie;
– dispone sulle forme e le modalità di organizzazione ed attuazione e di partecipazione dei soci alle attività promosse dall’Associazione.
Art 18.
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Il Consiglio si riunisce validamente quando vi partecipi almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le adunanze sono fatte constatare da processo verbale trascritto su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e da un Segretario all’uopo nominato, anche tra persone estranee al Consiglio.

Art 19.
Al di fuori del naturale termine di durata della carica, il Presidente, i responsabili, singoli Consiglieri cessano della loro carica:
– per dimissioni, presentate al Consiglio Direttivo e da questo accettate;
– per revoca, deliberata dall’Assemblea degli associati sentito l’interessato, quando non esplichi più l’attività associativa inerente alla sua carica o siano intervenuti gravi motivi;
– per decadenza, deliberata dall’Assemblea quando senza giustificati motivi non partecipi ad almeno quattro riunioni consecutive del Consiglio.
La cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri determina la loro sostituzione mediante cooptazione da parte dei restanti membri del Consiglio; i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima adunanza successiva dell’Assemblea, che provvede a nuova nomina; i Consiglieri cosi nominati rimangono in carica fino alla scadenza originaria degli organi cessati dalla carica.
Nel caso in cui per qualunque motivo venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvedono solo per la ordinaria amministrazione e dispongono senza indugio la convocazione dell’Assemblea, che procede alla nomina di tutti i membri del Consiglio.
Il Consiglio direttivo ha facoltà di delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, distintamente, ivi incluso il Presidente, determinando l’ambito dei poteri delegati.
Non possono essere delegati i poteri di cui all’art.20, comma 2, dello statuto.

TITOLO IX° – Il Presidente

Art 20.
Il presidente:
– rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
– Convoca il Comitato di Presidenza ed il Consiglio Direttivo;
– Cura l’attuazione delle delibere del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo;
– Stipula atti inerenti all’attività dell’Associazione;
– E’ il legale rappresentante dell’Associazione;

TITOLO X° – Collegio dei Revisori

Art 21.
L’Assemblea, laddove lo ritenga necessario o opportuno, può nominare un Collegio dei Revisori, composto di tre membri effettivi, di cui uno ha funzione di Presidente, e due supplenti, anche tra non soci.
Ad esso spetta il controllo sull’amministrazione dell’associazione, sulla corretta applicazione delle leggi, dello statuto sociale, delle norme e dei principi contabili e fiscali. Il Collegio accerta con cadenza trimestrale la consistenza di cassa e gli adempimenti contabili.
Le sue adunanze sono fatte constatare da processo verbale trascritto su apposito libro e sottoscritto dai membri del Collegio.
In mancanza della nomina del Collegio dei Revisori, l’Associazione per la corretta applicazione della normativa contabile e fiscale, si avvale di un esperto esterno.

TITOLO XI° – Dimissioni

Art 22.
a) I soci possono dare le dimissioni secondo le modalità previste dal regolamento;
b) Le dimissioni da Organismi, incarichi e funzioni debbono essere presentati per iscritto al Comitato di Presidenza, il quale ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle;

TITOLO XII° – Gratuità degli incarichi

Art 23.
Le funzioni dei membri del Comitato di Presidenza, del Consiglio Direttivo, degli Organi delle sezioni, delle Associazioni, Società e gruppi o gli incarichi svolti dai chicchessia, sono completamente gratuiti. Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Comitato di Presidenza ed iscritti nel bilancio dell’Associazione.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

TITOLO XIII° – Esercizi sociali – Bilancio

Art 24.
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro il terzo mese successivo a tale data il Responsabile Amministrativo Economo, su mandato del Consiglio Direttivo, provvede a redigere il bilancio consuntivo dell’esercizio da cui risulti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione e lo sottopone all’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.
Entro il penultimo mese antecedente alla chiusura dell’esercizio il Responsabile Amministrativo Economo, su mandato del Consiglio Direttivo, provvede a redigere il bilancio di previsione dell’esercizio seguente in forma di budget economico e finanziario e lo sottopone all’approvazione da parte dell’assemblea dei soci.
Copia del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione sono depositati presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea che delibera sulla loro approvazione, affinché i soci ne prendano visione. Il bilancio di previsione va approvato entro il 28 febbraio.

TITOLO XIV° – Scioglimento dell’Associazione

Art 25.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deciso dall’assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata in prima convocazione con il 75% degli associati. In seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti. Il quorum deliberativo è sempre pari alla maggioranza dei soci presenti.
In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il patrimonio eventualmente residuato sarà devoluto ad altra associazione con analoghe finalità ovvero a scopi di pubblica utilità, mediante delibera dell’assemblea straordinaria e previa audizione dell’organismo di controllo di cui all’art 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 salva diversa destinazione prevista da future leggi.

TITOLO XV° – Clausola compromissoria – Disposizioni di rinvio.

Art 26
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci e associazione saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale, composto da tre arbitri: a) il primo nominato da socio; b) il secondo nominato dal Consiglio tra gli altri soci; c) il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli altri soci.

Art 27.
Avverso la decisione del collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell’assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio arbitrale.

Art 28.
Il Consiglio Direttivo approva appositi regolamenti di funzionamento dell’associazione che sono vincolanti per i soci. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile, con particolare riferimento agli. Artt. 36 e seguenti.

Art 29
Il presente statuto, sue eventuali modificazioni e variazioni nelle cariche sociali saranno comunicati alle federazioni o organismi nazionali cui l’Associazione è affiliata.

TITOLO XVI° – Disposizioni Finali

Art 30.
Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle normative vigenti in materia.